È possibile utilizzare il nostro canale di segnalazione interna per segnalare sospetti di violazioni normative e illeciti relativi alla nostra organizzazione aziendale, in conformità al D.Lgs. 24/2023.
Cos’è il whistleblowing?
La normativa italiana sul whistleblowing, aggiornata con il recepimento della Direttiva UE 2019/1937, prevede l’istituzione, presso i datori di lavoro del settore pubblico e privato, di appositi canali e procedure per consentire la segnalazione di violazioni a normative nazionali ed europee riscontrate nel contesto lavorativo.
Lo scopo della suddetta Direttiva è quello di consentire la segnalazione di irregolarità tutelando il segnalante (whistleblower) da possibili ritorsioni a suo carico, garantendogli quindi apposite misure di protezione in riferimento al caso segnalato e all’identità personale.
Cosa si può segnalare?
Lo scopo del canale di segnalazione è quello di prevenire e rilevare illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, oltre ad infrazioni al Diritto dell’Unione Europea e non conformità alle norme in una svariata serie di ambiti dell’organizzazione aziendale.
Una segnalazione può anche riguardare attività illegali, non etiche o dannose che possono avere un impatto negativo sugli altri (ad es.: criminalità finanziaria e frode; corruzione e concussione; reati ambientali o rischi per la salute e la sicurezza; violazioni deliberate della legge, ecc.).
La cattiva condotta segnalata non deve essere necessariamente attuale o in corso, ma può essere segnalato anche un avvenimento avvenuto antecedentemente o infrazioni che potrebbero essere commesse.
Quando si invia una segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.
Si sottolinea che lo scopo di questo canale non è quello di esprimere l’insoddisfazione personale per le condizioni di lavoro, l’organizzazione, la gestione o i conflitti sul posto di lavoro. Segnalazioni di questo tipo non sono generalmente considerate un caso di whistleblowing.
Struttura della segnalazione
La segnalazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- il tipo di irregolarità che si desidera segnalare;
- dove ha avuto luogo l’irregolarità;
- quando ha avuto luogo l’irregolarità (data e ora e indicare se l’irregolarità è ricorrente);
- documentazione in qualsiasi formato, se accessibile. Se la documentazione non è accessibile, ma si è a conoscenza della sua esistenza, indicare il tipo di documentazione e dove può essere reperita;
- dettagli di qualsiasi altra azione intrapresa in relazione all’irregolarità.
Non devono essere inviati dati personali che non siano strettamente pertinenti alla segnalazione. Tuttavia, qualora venissero inviati, Isolcell S.p.A. si riserva la facoltà di cancellare tali informazioni senza informare il segnalante.
Trattamento della segnalazione
La persona preposta o l’ufficio deputato alla gestione del canale di whistleblowing ha il compito di:
- raccogliere le segnalazioni e rilasciare una ricevuta che attesti l’avvenuto ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla stessa;
- dar seguito alla segnalazione, attivandosi per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- fornire al segnalante un riscontro circa l’esito della segnalazione entro 3 mesi dal ricevimento della stessa.
Il segnalante potrà controllare in ogni momento lo status di avanzamento della segnalazione utilizzando il token (codice univoco) che verrà automaticamente prodotto dal sistema nel momento dell’apertura della segnalazione.
Segnalante e azienda potranno altresì comunicare tramite un sistema di chat anonimo che garantisce la tutela dell’identità del whistleblower.
Segnalazione esterna
È anche possibile denunciare irregolarità ad autorità competenti esterne (in Italia l’organismo preposto è ANAC) che possono ricevere e seguire casi di segnalazione e fornire i relativi feedback, nonché, ove possibile, a istituzioni, organismi e agenzie dell’UE.
Di seguito il link per accedere al servizio whistleblowing esterno ANAC → Whistleblowing – www.anticorruzione.it
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Garanzia dell’anonimato
Inviando una segnalazione, al whistleblower è garantito il totale anonimato, a meno che non desideri fornire informazioni personali in modo volontario. Non è comunque obbligatorio fornire informazioni personali.
L’identità della persona segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle a cui spetta la ricezione ed il trattamento della segnalazione, a meno che non vi sia esplicito consenso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
Qualora volesse, il segnalante può decidere autonomamente di utilizzare ulteriori strumenti per la protezione della propria identità digitale nel corso della segnalazione, quali la navigazione in incognito e l’utilizzo di VPN.
Tutela del segnalatore da ritorsioni
Le tutele accordate al whistleblower sono misure di protezione volte ad evitare ritorsioni in seguito alla segnalazione. Ciò a patto che la segnalazione sia stata effettuata secondo le modalità previste dalla legge e fatta in buona fede, ossia al momento della segnalazione il segnalante aveva ragione di credere che le violazioni fossero reali.
In generale, la protezione per whistleblower si attiva ove la sua identità venga rivelata, rendendo così concreto il rischio di ritorsioni.
Il segnalatore che ritiene di aver subito discriminazioni in ambito lavorativo a seguito di una segnalazione potrà rivolgersi all’ANAC.